I prodotti vegetariani e vegani non possono essere commercializzati con denominazioni come latte, crema di latte o panna, burro, formaggio e yogurt, che il diritto comunitario riserva ai prodotti di origine animale. Lo ha stabilito la Corte europea di Giustizia. La normativa Ue riserva infatti le denominazioni come crema di latte o panna, chantilly , burro, formaggio e yogurt, unicamente ai prodotti lattiero-caseari, vale a dire i prodotti derivati dal latte. Anche l’aggiunta di indicazioni descrittive o esplicative che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione, non influisce su tale divieto. Quindi addio burro di tofu, addio formaggio vegetale, addio panna veggie. La sentenza prendere origine da una causa tra una società tedesca e l’associazione Verband Sozialer Wettbewerb. Esistono delle eccezioni, comunque, esplicitamente previste dalla normativa, come per il prodotto tradizionalmente denominato crème de riz in francese. Allo stesso modo, tra le eccezioni, è ammessa palesemente, a certe condizioni, anche l’utilizzazione, nella denominazione inglese di un prodotto, del termine inglese cream con un termine secondario, in particolare per designare bevande alcoliche o zuppe.